La tutela dei giocatori italiani alla luce di una sentenza su di una vincita negata

In queste righe si è già raccontato della vicenda choc toccata ad un giocatore, presso il Casinò di Dublino, che ha acquisito vincite per circa 15mila euro dopo numerose puntate alla roulette elettronica. Bene, l’Amministrazione del Casinò ha ritenuto questa vincita anomala, sostenendo che vi sarebbe stato un “ammontare sospettosamente elevato di perdite di danaro da parte della macchina” e, di conseguenza, la Casa da Gioco ha rifiutato il pagamento della vincita al giocatore. Questione portata dallo stesso “sfortunato” all’Autorità Giudiziaria che, in breve, ha sentenziato che “nessuna azione può essere intentata per recuperare la somma di danaro che si asserisce di aver vinto”. Sino a qui la cronistoria, in sintesi.

Ed in sintesi bisogna anche sottolineare che, quando si è troppo fortunati all’interno dei casino online con bonus gratis e si vince, ci si può semplicemente sentir dire che “non hai il diritto al denaro” a quel punto ti accorgi di essere in Irlanda, dove la legge questo lo permette. Ed in Italia? Quali sono le tutele che l’italico giocatore ha per poter “materialmente” entrare in possesso della somma vinta magari in modo periglioso e quando finalmente la Dea Bendata ha deciso di guardare dalla sua parte? Nell’italico caso il tutto è regolato dal Codice Civile, all’art. 1933, laddove si stabilisce che “non compete azione per il pagamento di un debito di gioco… in cui non vi sia stata alcuna frode”: quindi, il giocatore italico è ben protetto dalle “bizze” delle nostre Case da Gioco tricolore e può, quindi, giocare tranquillo!

La norma di che trattasi è fondata sulla circostanza che il pagamento di un debito di gioco non viene considerato un’obbligazione di carattere giuridico, ma bensì una obbligazione “naturale”, quelle cioè in cui il dovere di pagare non costituisce oggetto di un precetto giuridico, ma un precetto naturale. Si paga il debito di gioco, ad esempio, per ben tutelare la propria reputazione. Si rammostra, quindi,una sorta di binario doppio speculare alla situazione irlandese: non si ha azione per ottenere il pagamento, ma se questo viene poi effettuato, chi lo effettua non ha azione per poterlo successivamente riottenere.
Addirittura la Corte di Cassazione, in una sentenza abbastanza recente, del 2014, ha esteso questo meccanismo oltre che al giocatore, anche al soggetto che presta danaro al giocatore proprio nell’ottica di effettuare le giocate, rilevando precisamente che “l’estensione di quanto previsto dall’art. 1933 Cod.Civile a danaro, fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito è possibile unicamente quando tali atti risultino collegati all’attuazione del gioco o della scommessa in ogni caso ove possa sussistere un diretto interesse del mutuamte a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario”.

Si aggiunge al discorso della tutela dell’italico giocatore che, con una sentenza del 2015, sempre la Corte di Cassazione ha statuito che i “Casinò e tutti i casino online non possono più recuperare il prestito fatto al proprio cliente per spingerlo a continuare nel gioco” anche se la puntata è avvenuta fuori dall’Italia: non esiste modo per il locale di notificare un decreto ingiuntivo nei confronti di un giocatore che abbia prima ottenuto delle fiches, non abbia poi pagato il debito o lo ha fatto con un assegno scoperto. Questo è quanto vige in argomento: si può dire Italia-Irlanda 1-0. Vince, indubbiamente, la tutela del giocatore italiano.