|
Corte di Strasburgo e la Croce: una disamina non emozionale |
|
|
|
Scritto da Nicolò Vergata
|
|
lunedì 09 novembre 2009 |
 ... Cerchiamo di non farci prendere da stati emotivi e cerchiamo di guardare il caso in modo oggettivo, sulla base del diritto comunitario e internazionale, anche per capire, non cosa si può fare per accontentare i cattolici o i laici o i musulmani , ma se la sentenza sia giusta o sbagliata in un senso o nell’altro e quali sono i rimedi.
La ricerca è nuova anche per me e certamente non posso approfondirla nei pochi minuti che scrivo, ma vediamola insieme come ci appare ictu oculi : Anzitutto, il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri La sede istituzionale è a Strasburgo in Francia. Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione a sè, distinto dall'Unione Europea, e non va confuso con organi di quest'ultima quali il Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio europeo o la Commissione europea. Gli stati membri sono 47: i paesi che diedero vita il 5 maggio 1949 al Consiglio sono dieci: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, mentre altri 37 Stati hanno aderito successivamente. Gli stati geograficamente europei che non fanno parte del Consiglio d'Europa sono soltanto due: il Vaticano (che rimane volontariamente al di fuori delle organizzazioni internazionali) e la Bielorussia (a cui è stata negato l'ingresso per mancanza di democrazia). Dopo il 1989, il ruolo del Consiglio d'Europa è stato quello di essere l’ispiratore di un modello politico e il custode dei diritti dell’uomo per le democrazie post-comuniste d’Europa, il nuovo mandato politico dell’Organizzazione è stato definito durante il Vertice del Consiglio d’Europa svoltosi a Vienna nell’ottobre 1993. I Capi di Stato e di governo hanno deciso che il Consiglio d’Europa debba essere il garante della sicurezza democratica basata sul rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. La sicurezza democratica è un complemento essenziale della sicurezza militare, poiché da essa dipendono la stabilità e la pace nel continente. Al Vertice di Strasburgo, nell’ottobre 1997, i Capi di Stato e di governo hanno adottato un piano d’azione volto a rafforzare le attività del Consiglio d’Europa in quattro settori: democrazia e diritti dell’uomo, coesione sociale, sicurezza dei cittadini, valori democratici e diversità culturale. Il terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, svoltosi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005, si è concluso con l'adozione di una Dichiarazione politica e di un Piano d'Azione che stabilisce i compiti principali dell'Organizzazione per i prossimi anni: • Promuovere i valori fondamentali comuni come i Diritti dell'Uomo, lo Stato di diritto e la democrazia • Rafforzare la sicurezza degli europei combattendo in particolar modo il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di esseri umani La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati-Parte della Convezione europea dei diritti dell'uomo, eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili. Circa le funzioni, essa svolge una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute. Se il ricorso, individuale o statale, è dichiarato ammissibile la questione viene sottoposta, ordinariamente, al giudizio di una Camera e in ogni caso si cercherà di raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emetterà una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, potrà indicare la entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere un'equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura. Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate. Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ritornando alla fattispecie, il caso era stato sollevato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all'istituto statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocefissi dalle aule. A nulla, in precedenza, erano valsi i suoi ricorsi davanti ai tribunali in Italia per cui, esauriti tutti i rimedi giurisdizionali nazionali, la parte interessata ha esperito ricorso all’Alta Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e i giudici di Strasburgo le hanno dato ragione. La sentenza emessa dal tribunale europeo ha anche previsto che il governo italiano dovrà pagare alla donna un risarcimento di cinquemila euro per danni morali. La sentenza, rende noto l'ufficio stampa della Corte, è la prima in assoluto in materia di esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche. Peraltro, nel 2003 il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso di Soile Lauti. La sentenza sottolineava come il crocifisso abbia una funzione simbolica, di espressione dei valori civili che hanno un'origine religiosa, pur nel rispetto della laicità dello Stato. Insomma il crocifisso doveva restare nelle aule scolastiche non perché sia un ''suppellettile'' o un ''oggetto di culto'', ma perché ''è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili'' (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, eccetera) che hanno un'origine religiosa, ma ''che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato''. E qui mi sorge un dubbio: il diritto di cui si questiona è un diritto soggettivo o un interesse legittimo ? Il mio dubbio è… legittimo (scusate il gioco di parole) perché nel primo caso si ricorre alla giurisdizione ordinaria, come ha fatto Adel Smith di cui parlerò qui sotto, mentre nel secondo caso devo percorrere la via del ricorso amministrativo, come ha fatto la signora Soile Lauti. Così in Italia ci troviamo due sentenze: una del Tribunale (diritto soggettivo) ed una del Consiglio di Stato (interesse legittimo). Come mai non è stata sollevata l’eccezione o il regolamento di competenza? Qui sarei tentato di approfondire sulla natura giuridica del petitum , in quanto il diritto per cui si discute è garantito dall’art.21 della Costituzione. Ma esso fa parte dei principi (diritti personalissimi) e non da norma cogente munita di sanzione, per cui sarei più propenso ad attribuirgli natura giuridica di “interesse legittimo”, come del resto ha riconosciuto l’ordinanza nel caso di Adel Smith. Comunque, se leggo bene lo Statuto del Consiglio di Strasburgo, non vedo alcuna differenza, riferita alle competenze di questo organismo, per cui presumo che possano investire entrambe le ipotesi. Un secondo dubbio però mi sorge in merito : ma la controparte della signora Soile chi è? Non disponendo degli atti di cui fu causa, presumo che la controparte sia stato l’Istituto di Abano Terme. Allora chi si costituì in giudizio, il Preside o il Ministero dell’Educazione? E contro chi fu inoltrato il ricorso a Strasburgo : contro la sentenza del Consiglio di Stato ? Certamente si. Ma, allora, perché non si è costituito il Ministro italiano della Educazione? Oppure, perché la Corte di Strasburgo, nel dichiarare ammissibile il ricorso della Soile, non ha convocato o sentito in via preliminare anche il Ministro italiano dell’Educazione? E’ ammissibile, sul piano del diritto comunitario o internazionale che sia, che la sentenza su di un contenzioso, inaudita altera parte, cioè lo Stato italiano, piombi su di esso in modo così brutale da umiliare la sovranità sia in senso giuridico che nell’opinione pubblica mondiale? E dire che, tra i fini statutari di questo organismo c’è quello di tentare una preliminare conciliazione tra le parti, non solo ma per l’art.14 “Le udienze sono pubbliche e in contraddittorio”. Perché non è stato fatto? Intorno al dilemma del crocifisso in classe, il caso che sollevò più polemiche fu quello di Adel Smith. Nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, il cittadino italiano di religione musulmana, chiese all’insegnante della scuola di Ofena (in provincia di L’Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla parete o, in subordine, di appendervi un quadretto con la sura del Corano. L’insegnante accondiscese a questa seconda richiesta, ma venne smentita dal dirigente scolastico il quale impose di rimuovere il quadretto. Assistito da un avvocato, Adel Smith (…vi ricordate ? Quello che in Tv disse che quel “cadaverino” dava fastidio ai musulmani e che in una Tv locale fu preso a botte in un blitz di Forza Nuova) ricorse al Tribunale di L’Aquila per ottenere un pronunciamento d’urgenza. Investito della questione, il Tribunale ribadì il carattere laico della Repubblica italiana e delle sue istituzioni e il 23 ottobre decretò la rimozione del crocifisso. Un’ordinanza successiva ha invece revocato tale rimozione poiché ha ritenuto che l’istanza presentata non integrasse una domanda “meramente risarcitoria”, ma si concretizzasse nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, dal che la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma andiamo avanti seguendo gli articoli del regolamento dell’Alta Coorte : l’art.13 così recita : “Ogni Stato o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.” Allora vediamo cosa dice la Convenzione (che si rifà, aggiornandola, alla famosa “Dichiarazione” del 1948). L’abbiamo prima citata ed è, come dev’essere, assolutamente generica: “Promuovere i valori fondamentali comuni come i Diritti dell'Uomo, lo Stato di diritto e la democrazia”. Da qui a scendere al crocefisso ce ne corre. Leggiamo, infatti, la motivazione della sentenza : “La presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche costituisce «una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni» e una violazione alla «libertà di religione degli alunni».” Sentenza che, oltre ad essere palesemente viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà è soprattutto stupida anche agli occhi di un illetterato. Come si fa a far rientrare, se non con un immane sforzo ermeneurico, una simile, banale motivazione con i principii suindicati ? Ci dovrebbe anche, la cosiddetta “Alta Corte”spiegare come la presenza di un oggetto inerte possa coartare coscienze e libertà e come mai questa coartazione fisica o morale non sussiste in quei Paesi dove sono vietati, pena lapidazioni e fustigazioni, i più elementari diritti umani. Ci dovrebbe spiegare come la presenza di un oggetto, sia pur simbolo di fede o di storia, possa impedire ad una madre di educarlo come vuole. Se non fosse così, come mai, malgrado l’assenza di simboli nell’aula e malgrado i buoni insegnamenti, certe madri riescono a crescere, consapevolmente, i propri marmocchi come veri e propri delinquentini? Infatti se, come dice la Corte in sentenza in fattispecie è riscontrabile “una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni» e una violazione alla «libertà di religione degli alunni», mi sorge il dubbio: è allora ammissibile secondo la Corte, che i genitori musulmani insegnino ad uccidere e a sacrificarsi per Allah, oppure devono sgozzare la moglie o la sorella se non si comportano secondo le rigide regole coraniche? Educare secondo quali convinzioni? Quelle civili, come simboleggia il Cristo o quelle guerrafondaie? Viola la libertà di religione degli alunni? Ma chi li obbliga! L’ora di religione è facoltativa. La sentenza è, quindi, senza dubbio ultronea e questo vizio si aggiunge ai due precedenti che credo sussistano. Inoltre, essa è palesemente condizionata o da ingerenze o posizioni filoarabe o da pressioni agnostiche (molto presenti nel Nord Europa ) o, infine, da pregiudizi antitaliani su solita sollecitazione della sinistra nostrana a giudici amici (non dimentichiamo la presenza nella Corte sia di un turco che di Vladimiro Zagrebelsky (si, proprio quello che sottoscrisse su Repubblica una mozione all’EU contro la presunta violazione di libertà di stampa da parte di Berlusconi). Ora pare che il governo abbia presentato o abbia intenzione di presentare ricorso contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Se la Corte accoglierà il ricorso, il caso verrà ridiscusso nella Grande Camera (organo della Corte chiamato a pronunciarsi su un caso che solleva una grave questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un’importante questione di carattere generale). Qualora invece il ricorso non dovesse essere accolto, la sentenza diverrà definitiva tra tre mesi, e allora spetterà al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa decidere, entro sei mesi, quali azioni il governo italiano deve prendere per non incorrere in ulteriori violazioni. Se possa valere qualcosa, il mio parere è che la Gelmini ed il Governo sbagliano a presentare il ricorso e ciò per diversi motivi: - Se, come sembra, motiva il ricorso così come vuole il Vaticano (politicamente utile per riappacificarsi) e cioè che il crocifisso è simbolo di storia italiana, di pace, eccetera, eccetera, io credo che sarà respinto. Infatti, mentre le motivazioni della sentenza attengono all’aspetto squisitamente religioso, il ricorso attiene al suo significato estraneo. Anche il Vaticano, pur di superare l’ostacolo, si sforza di mettere l’accento solo sul simbolismo culturale e storico del crocifisso, con ciò contraddittoriamente abiurando al suo vero simbolismo religioso, che è quello che dovrebbe prevalere. - In secondo luogo se, come probabile, il ricorso sarà respinto, il Governo italiano farà una figura barbina e non può più rifiutarsi di eseguire. Infatti, fin quando non si presenti il ricorso entro i termini di tre mesi o fin quando non scadono i termini inutiliter dati, la sentenza non è esecutiva. Allora, io credo che la migliore cosa che si possa fare è quella di inviare alla Corte, a nome del Governo o, meglio, a nome del Capo dello Stato, una garbata letterina (in corso e non dopo che sia scaduto il termine del ricorso), con la quale si comunica “press’a poco” così: “Cari giudici, potremmo presentare ricorso perché la vostra emerita sentenza fa acqua da tutte le parti e se l’avete assunta solo in termini giuridici vi consigliamo di cambiare mestiere. Ma siccome l’avete assunta sulla base di palesi preconcetti di varia natura, non ultimi quelli connessi a talune presenze di giudici dallo spirito antigovernativo e antitaliano, ci pregiamo comunicare a codesta non spettabile Corte che lasceremo decadere il termine e l’Italia non ratificherà le sanzioni perchè delle medesime sinceramente ce se ne sbatte, visto che non avete manu militari né altro sistema per imporci di non esporre e anche se voleste imporci di esporre. L’Italia ha firmato la Convenzione e come tale si è impegnata a rispettare le sentenze ? E’ vero, ma non abbiamo mica firmato che i giudici della Corte debbano essere stronzi. Cosa fate, ci espellete? Non si può espellere un Paese fondatore. E se anche si possa fare, non è che ci strapperemo i capelli, visto che siete buoni solo a tirarci mattoni in testa. Ci sputtanate? Considerato con chi abbiamo a che fare... sapete cosa rispettosamente vi diciamo? Venite in Italia e avremo il piacere di dirvela in faccia. Si tratta di una idiomatic expression testè sdoganata dalla nostra Corte di Cassazione”
|
|
|