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Opposizione e Costituzione |
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Scritto da Nicolò Vergata
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lunedì 17 agosto 2009 |
Il diritto di dissenso è implicito nella garanzia costituzionale della libertà di parola e di espressione (art. 21). Ma questo riguarda i cittadini. C’è poi un tipo di dissenso di natura istituzionale che riguarda la facoltà (non il diritto) implicitamente riconosciuto alla forza o coalizione politica di non condividere la linea di governo dello schieramento politico che ha vinto le elezioni.
Però la Costituzione non parla di forza di “opposizione” né del ruolo che dovrebbe avere la parte politica che ha perso le elezioni. Essa si limita ad affermare che chi ha preso più voti è abilitata a governare. Anzi ha il potere-dovere (non, come erroneamente si dice) il diritto-dovere di governare (il diritto attiene solo alle persone fisiche). In nessuna parte della carta costituzionale, infatti, si afferma che la forza politica perdente deve necessariamente fare solo opposizione. Infatti, se da un lato è ammissibile che lo schieramento politico perdente abbia il potere di dissentire – attraverso il voto in aula – su linee e provvedimenti che, alla luce dei propri orientamenti ideologici e politici, non ritenga condivisibili, dall’altro lato non sembra che una opposizione di principio sia rispondente al dettato e allo spirito della costituzione. A questo presunto potere di dissenso “per principio”, osta il prevalente principio generale, chiaramente desumibile dalla costituzione stessa nel combinato-disposto di cui agli artt. 67 e 97, del “Superiore interesse della nazione”. In un Paese democraticamente evoluto, pertanto, ci si aspetterebbe che dissenso e collaborazione siano di volta in volta valutati dalla forza politica perdente sulla base non solo della condivisione o meno dei provvedimenti ma, soprattutto, alla luce del superiore interesse della nazione. Ciò premesso, è sotto gli occhi di tutti che l’attuale sinistra, perdente, fa solo opposizione “di principio”, in violazione di quanto sopra, avviandosi in un terreno molto pericoloso, perché rischia di valicare i confini della democrazia, addentrandosi in azioni di vero e proprio ostracismo all’azione governativa, con pregiudizio per tutta la nazione. Non voglio parlare di eversione, ma quando la sinistra sobilla la stampa estera contro il capo del governo, danneggiando la stessa immagine dell’Italia e provocando danni ai rapporti politici ed economici internazionali; quando usa il gossip per infangare la persona del capo del governo; quando il suo leader va a sobillare i cittadini terremotati dicendo loro che non è vero che il governo farà quello che ha promesso; quando cade nell’insulto e nella diffamazione personale; quando strumentalizza il giusto sfogo del Capo del governo circa un manifesto uso antigovernativo della TV pubblica, minacciando anche rivolte di piazza a presunta difesa della libertà di stampa, laddove in realtà la sinistra sostiene una non consentita libertà di insulto e di menzogna; quando paventa in Italia e all’estero una improponibile deriva dittatoriale… Tutto questo è costituzionale? A noi sembra proprio di no: il dissenso istituzionale, nei paesi democratici, si esprime solo col voto contrario in aula, come si fa nei Paesi democratici occidentali, Stati Uniti in testa. Le piazze lasciamole stare ai dissidenti dei Paesi a regime comunista. Ma, forse, il popolo bue risiede solo in Italia.
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